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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PICCOLE-MEDIE IMPRESE E PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. L'Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Piccole-Medie Imprese e Professioni della Provincia di Gorizia, denominata anche ASCOM Gorizia, si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel Paese;
d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
h) l'europeismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento :
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dallo Statuto e/o dagli organi dell'Associazione;
e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Associazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.
TITOLO I: COSTITUZIONE-AMBITI DI RAPPRESENTANZA-SCOPI-SEDE-DURATA
ART. 1: COSTITUZIONE
E' costituita l'ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PICCOLE-MEDIE IMPRESE E PROFESSSIONI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA, denominata anche CONFCOMMERCIO GORIZIA - ASCOM GORIZIA.
ART. 2: AMBITO DI COMPETENZA
L'Associazione è espressione unitaria delle aziende commerciali, turistiche, dei servizi, della logistica, del credito e delle assicurazioni operanti nel territorio e rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali, o aspiranti tali, e professionali che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio della Provincia di Gorizia.
ART. 3: RAPPRESENTANZA
1. L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - Confcommercio - ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento di cui in preambolo; inoltre, può aderire, con deliberazione dell'Assemblea degli Eletti, ad altre organizzazioni non in contrasto con la predetta;
2. L'Associazione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio nella Provincia di Gorizia.
ART: 4: FINALITA'/SCOPI
1. L'Associazione ha carattere sindacale, economico e sociale, democratico, apartitico, senza finalità di lucro ed ha le seguenti finalità istituzionali che svolge nell'interesse degli Associati:
a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi del Sistema Confederale;
b) disciplinare e coordinare l'attività sindacale delle categorie promuovendo la loro solidarietà e collaborazione;
c) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; e, in caso di contrasto di interessi, effettuare azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;
d) promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
e) favorire le iniziative assistenziali e previdenziali tra i soci;
f) promuovere ed incrementare le relazioni commerciali, turistiche e dei servizi, all'interno ed all'esterno;
g) collaborare con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e con gli Enti Assistenziali per armonizzare i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori; a tale scopo può promuovere la costituzione di organismi paritetici partecipandovi a qualsiasi livello;
h) assistere ed rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi di lavoro e accordi per il regolamento dei rapporti economici che implichino interessi collettivi nella sfera di competenza;
i) prestare agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare finalizzato al rimborso delle spese e determinato dall'organo competente, consulenza ed assistenza in materia sindacale, assistenza in materia tecnico - legale, tecnico - fiscale, tecnico . amministrativa, tecnico - contabile, tecnico - finanziaria, nonché di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per tutti gli imprenditori;
j) in relazione a quanto previsto al punto precedente può assistere altre organizzazioni che abbiano le stesse o analoghe finalità;
k) esercitare attività editoriale con proprio organdi stampa, per dare informazioni associativo - sindacali, economiche e tecnico-giuridiche agli operatori del terziario della provincia;
l) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o consessi, in cui la rappresentanza sia richiesta o ammessa, nell'interesse della categoria;
m) promuovere la qualificazione e la professionalità degli associati per una razionale gestione dell'impresa;
n) curare i rapporti e le eventuali adesioni con analoghe organizzazioni territoriali, regionali e nazionali;
o) realizzare iniziative promozionali, manifestazioni ed attività economiche, culturali e sportive che abbiano le stesse od analoghe finalità dell'Associazione;
p) realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per gli associati;
q) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di autorità pubbliche, o da deliberazione dei propri organi.
2. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione può fare costruire fabbricati da destinare a sede propria o alle proprie rappresentanze periferiche, può acquistare, permutare, vendere beni immobili o mobili registrati, nonché stipulare contratti di mutuo, di apertura di credito, di affitto, concedere garanzie anche reali a favore e/o per obbligazioni di terzi, partecipare a società, consorzi, enti economici ed istituzioni su delibera dell'Assemblea degli Eletti ai sensi dell'art. 27 comma 6 lett. j).
ART. 5: SEDE
L'Associazione ha sede legale in Gorizia e si articola territorialmente in Mandamenti istituiti con delibera della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 29 comma 7 lett. d).
ART. 6: DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
TITOLO II: RAPPORTI ASSOCIATIVI
ART. 7: SOCI
1. Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione, in qualità di soci effettivi, le aziende, i loro consorzi, le società consortili e gli enti cooperativistici che operano nel settore del commercio, turismo, servizi ed intermediazione, della logistica, del credito, dell'intermediazione, dell'assicurazione, delle attività ausiliarie ed assimilate, comprese le attività miste di commercio e produzione, delle professioni operanti nel settore del terziario nonché tutte quelle previste a livello nazionale dalla Confcommercio aventi sede o dipendenze in provincia di Gorizia.
2. Possono inoltre aderire all'Associazione le organizzazioni, enti, istituti ed organismi, anche autonomi, che perseguono finalità, valori e principi in armonia con l'Organizzazione.
ART. 8: NORME PER L'AMMISSIONE
1. Chiunque aspiri ad essere socio deve presentare domanda scritta all'Associazione, contenente la dichiarazione del settore di attività nel quale opera l'azienda.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la comunicazione sarà notificata con lettera raccomandata entro i trenta giorni successivi alla presentazione della stessa.
3. Contro il rigetto della domanda potrà essere fatto ricorso entro trenta giorni dalla notifica della reiezione, al Presidente dell'Associazione, che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori sessanta giorni, sentito il parere del Collegio dei Probiviri e dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari, nonché al versamento dei contributi associativi.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di disdetta come previsto dall'art. 11.
6. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio nel sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e dei suoi principi.
Art.9: CONTRIBUTI
1. Il socio è tenuto al versamento:
a) del contributo ordinario annuo, così come determinato dalla Giunta Esecutiva, da versarsi entro il mese di aprile, così come determinato dalla Giunta Esecutiva in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Associazione e tenendo per base la categoria di appartenenza, la dimensione economica e la redditività del settore;
b) di eventuali contributi straordinari deliberati dalla Giunta Esecutiva;
c) dei contributi fissati dall'organizzazione nazionale di categoria cui aderisce l'Associazione;
d) dei contributi derivanti da obblighi stabiliti dai Contratti Nazionali di Categoria;
e) delle eventuali tasse d'iscrizione deliberati dalla Giunta Esecutiva relative all'ammissione dei nuovi soci.
2. Contro il socio inadempiente l'Associazione può procedere coattivamente per il recupero dei contributi dovuti.
3. I contributi ordinari annui sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
4. Possono essere chiesti dei contributi integrativi a copertura degli oneri sostenuti per l'assistenza diretta alle singole aziende ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. i).
Art. 10: DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
1. L'esercizio dei diritti sociali e di quelli inerenti alle cariche ricoperte, spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti, al corrente con i versamenti ai sensi dell'art. 9 e in regola con tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto . I soci sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e tutte le disposizioni da queste emanate, nonché a fornire all'Associazione gli elementi, notizie e dati richiesti per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I soci costituiscono l'elettorato attivo e passivo dell'Associazione, possono esercitare l'attività associativa direttamente o facendosi rappresentare da persone di famiglia che collaborino nell'azienda. Le società sono rappresentate dal legale rappresentante, dal preposto iscritto presso l'apposito Albo della Camera di Commercio o da persona delegata dal legale rappresentante.
3. Il socio dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Associazione ogni variazione della sua attività.
4. L'adesione all'Associazione comporta l'automatica e contestuale adesione alla competente organizzazione nazionale di categoria.
5. Le persone che rappresentano l'Associazione in Organizzazioni ed Enti esterni, come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. l), dovranno essere scelte tra quelle aventi requisiti di competenza e professionalità necessari allo svolgimento del mandato. Le persone designate dovranno comunque seguire le direttive dell'Associazione ed informare la stessa sull'attività del consesso di cui fanno parte. Eventuali comportamenti in contrasto con le direttive dell'Associazione, comporteranno l'espulsione del socio, a norma dell'art. 11 dello Statuto.
Art. 11: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
1. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve presentare le dimissioni motivate, a mezzo lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno e la sua qualità di socio, con i diritti e gli obblighi ex art. 10, cesserà al 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la disdetta.
2. Con la cessazione di ogni attività terziaria, come previsto dall'art. 2, viene a decadere con effetto immediato la qualità di socio e ogni carica associativa come previsto dall'art. 12. La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Associazione a mezzo lettera raccomandata e comunque il socio è tenuto al pagamento dell'intero contributo per l'anno in cui tale comunicazione perviene all'Associazione.
3. La perdita della qualità di socio può, inoltre, essere deliberata nei seguenti casi:
a) Per morosità verso l'Associazione, salva la perseguibilità delle quote insolute a termine di legge;
b) Per grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi dell'Associazione;
c) Per indegnità morale;
d) Per comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici associativo - sindacali deliberati e/o con gli indirizzi generali dell'attività espressi dalla Giunta Esecutiva anche ricoprendo incarichi ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. l);
e) Per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi dell'Associazione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Associazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
f) Per partecipazione ad altre organizzazioni anche similari che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione.
4. La perdita della qualità di socio è deliberata dalla Giunta Esecutiva che deve acquisire preventivamente il parere consultivo del Collegio dei Probiviri in ordine alla gravità dei fatti di cui al precedente comma lett. b), c), d), e) ed f).
5. Avverso la decisione della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà inappellabilmente.
TITOLO III: CARICHE SOCIALI
ART. 12: REQUISITI
1. Possono ricoprire cariche sociali soltanto gli associati o i loro collaboratori che rappresentano la ditta, ai sensi dell'art. 10 comma 2.
2. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito ed hanno durata di quattro anni.
3. I componenti degli organi collegiali non possono delegare ad altri le proprie funzioni.
4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza del socio dall'organo al quale appartiene.
5. La perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo disciplinata dall'articolo precedente comporta l'immediata decadenza delle cariche sociali e dalle eventuali cariche esterne dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. l).
ART. 13: SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
1. Le cariche elettive degli organi statutari resesi vacanti in corso di mandato, vengono ricoperte, per la durata residua del mandato, secondo le modalità di elezione durante la prima riunione dell'organo competente successiva al verificarsi della vacatio.
2. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di sostituzione dei posti vacanti secondo il procedimento di cui al comma 1 si procede con le seguenti alternative:
a) nell'eventualità venga a mancare più della metà degli amministratori dell'organo, il Presidente dello stesso è tenuto, entro trenta giorni dall'assenza, a convocare l'Assemblea affinché si sostituiscano i posti vacanti; gli amministratori subentranti scadranno con quelli in carica al momento della nomina;
b) nell'eventualità vengano a cessare tutti gli amministratori dell'organo, il Presidente dell'Associazione deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea per la ricostruzione dell'organo statutario. Nel frattempo, per evitare un totale vuoto di poteri, il Presidente dell'Associazione può compiere gli atti e detiene i poteri dell'organo competente;
c) nell'eventualità rimanga in carica nel Consiglio di gruppo o nei Consigli di mandamento più della metà degli amministratori dell'organo, si può ricorrere alla cooptazione di membri appartenenti al gruppo o al mandamento aventi particolari capacità, ovvero continuare il resto del mandato senza colmare la vacatio.
ART. 14: INCOMPATIBILITA'
1. La carica di Presidente, Vicepresidente, Presidente Mandamentale è incompatibile con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello Regionale, Provinciale e Comunale, nonché con il mandato parlamentare.
2. L'incompatibilità di cui al comma precedente è assoluta per l'accesso alle cariche associative. La Giunta Esecutiva invece potrà, con delibera motivata, stabilire sui singoli casi, l'eventuale compatibilità degli incarichi per i soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione e che presentano la propria candidatura o che comunicano la volontà di assumere incarichi di carattere politico e/o con funzioni di governo a tutti i livelli, anche attraverso il mandato parlamentare.
3. Non rientrano tra le incompatibilità le rappresentanze esterne dell'Associazione in enti od istituzioni ex art. 4 comma 1 lett. l).
TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA
ART. 15: GRUPPI MERCEOLOGICI
- 1. I soci che esercitano un'attività omogenea possono costituirsi in Gruppo Provinciale, alle seguenti condizioni e formalità:
a) La costituzione formale del gruppo avviene con delibera della Giunta Esecutiva;
b) Nel caso che gli aderenti siano meno di dieci la Giunta Esecutiva può aggregarli ad un gruppo affine o costituire, in via eccezionale, il gruppo qualora circostanze obiettive consentano, per importanza e determinatezza, di derogare le sopracitate condizioni.
2. Un socio ha titolo di partecipare a tutte le attività associative ex art. 10, ma non può essere aggregata a più Gruppi. Il rappresentante dell'azienda può votare per il rinnovo delle cariche solo per un Gruppo, scelto in fase di iscrizione all'Associazione o in mancanza di tale scelta in base all'attività principale dichiarata alla Camera di Commercio.
3. I singoli associati, oppure i gruppi, potranno aderire ad Organizzazioni superiori purché aderenti alla Confcommercio, regolando direttamente i conseguenti rapporti di adesione e contribuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.
ART. 16: ORGANI DEI GRUPPI PROVINCIALI
1. I Gruppi hanno istituzionalmente il compito di tutelare e curare gli interessi degli associati appartenenti al gruppo stesso, e a tal fine sono costituiti dai seguenti organi:
a) Assemblea Provinciale di Gruppo;
b) Consiglio Provinciale di Gruppo;
c) Presidente e Vice-Presidente Provinciale di Gruppo.
ART. 17: ASSEMBLEA PROVINCIALE DI GRUPPO
1. L'Assemblea Provinciale di Gruppo è composta da tutti gli associati operanti nella stessa categoria merceologica, avente almeno dieci associati nell'intera Provincia;
2. In seno all'Assemblea vengono eletti i componenti il Consiglio Provinciale di Gruppo, in un numero che varia in base agli iscritti al gruppo secondo le modalità prevista dall'art. 18;
3. l'Assemblea è convocata dal Presidente di Gruppo ogniqualvolta si renda necessaria ovvero su richiesta di un terzo dei componenti del Gruppo, per dibattere gli argomenti e i problemi di interesse della categoria merceologica di riferimento. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti, in seconda, che può essere fissata anche mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti.
ART. 18: CONSIGLI PROVINCIALI DI GRUPPO E LORO FUNZIONAMENTO; IL PRESIDENTE PROVINCIALE DI GRUPPO
1. I Consigli Provinciali di Gruppo, nell'ambito degli indirizzi generali dell'Associazione, ha poteri deliberativi su tutte le problematiche della propria categoria. E' eletto dall'Assemblea di cui all'art. 17, ed è costituito:
a) da un numero di componenti fissato dalla Giunta Esecutiva sulla base della seguente tabella, tenendo presente, ove possibile, un'equa distribuzione territoriale:
b) La Giunta Esecutiva, alla luce di particolari esigenze, può aumentare il numero dei consiglieri della tabella sopra riportata;
c) Con le procedure previste dagli artt. 45 ss. del presente Statuto;
2. Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e su proposta di questo un Vice-Presidente.
- 3. Il Consiglio Provinciale di Gruppo è convocato dal Presidente quando ne ravvisa la necessità, in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti,. La seduta è valida con la maggioranza più uno dei Consiglieri.
- 4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 5. In ogni caso il Presidente del gruppo deve riferire al Comitato di Presidenza sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione riservate agli organi statutari dell'Associazione.
- 6. Il Consiglio Provinciale di Gruppo può istituire un regolamento interno purché non sia in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto, che deve essere approvato dalla Giunta Esecutiva.
ART. 19: GRUPPI MANDAMENTALI
1. I Gruppi che superano a livello Provinciale le 75 unità possono operare anche a livello mandamentale, purché ricorrano condizioni territoriali specifiche e la richiesta sia avanzata dal Presidente Provinciale di Gruppo ovvero da un terzo degli associati di gruppo del mandamento. Tale richiesta deve essere accolta dalla Giunta Esecutiva.
2. La Giunta Esecutiva determina il numero dei componenti del Consiglio Mandamentale di Gruppo ai sensi dell'art. 18.
3. L'Assemblea Mandamentale di Gruppo è composta dai soci aderenti al gruppo nello stesso mandamento: essa elegge tra i propri aderenti i componenti del Consiglio Mandamentale di Gruppo, come al comma precedente, che a sua volta in seno all'organo elegge il Proprio Coordinatore il quale deve essere uno dei componenti del Consiglio provinciale di gruppo. L'Assemblea di gruppo viene convocata dal Presidente di gruppo Provinciale.
4. Il Consiglio Mandamentale di Gruppo viene convocato dal Coordinatore ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e dibatte le problematiche del gruppo legate al territorio di riferimento.
5. Ai lavori del Consiglio di gruppo mandamentale è invitato di diritto il Presidente Provinciale di Gruppo che partecipa con diritto di voto.
ART. 20: SEGRETARIO VERBALIZZANTE
1. Alle Assemblee Provinciali e di Mandamento, ai Consigli Provinciali di Gruppo, ai Consigli di Delegazione ed in genere a tutte le riunioni dell'Associazione presenzia un funzionario ovvero un impiegato dell'Associazione delegato dal Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante.
TITOLO V: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PERIFERICA
ART. 21: CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE OMOGENEA (MANDAMENTO)
1. La Giunta Esecutiva, sentita la Commissione dei Presidenti Mandamentali, o su proposta della stessa, ai sensi dell'art. 29 comma 7 lett. d) può istituire o sopprimere consigli mandamentali e/o relativi uffici territoriali decentrati, che hanno il compito di curare i problemi di carattere locale.
ART. 22: CONSIGLI DIRETTIVI MANDAMENTALI/PRESIDENTI MANDAMENTALI
1. In ogni circoscrizione territoriale omogenea della provincia (mandamento), così come previsto dall'art. 21, è costituito un Consiglio Direttivo Mandamentale, eletto secondo i seguenti criteri:
a) con una composizione che deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori e dei comparti che si riconoscono nell'Associazione (Commercio, Turismo e Servizi); la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo per base il numero di aziende associate nei singoli mandamenti così come fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni camerali come previsto dalle leggi vigenti. Gli eventuali resti del conteggio verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato, con un numero di componenti fissato dalla seguente tabella,:
b) con le procedure previste dagli artt. 45 ss. del presente Statuto;
2. Il Consiglio Direttivo Mandamentale elegge nel proprio seno il Presidente e su proposta dello stesso due Vice-Presidenti che devono rappresentare complessivamente i settori del Commercio ,Turismo e Servizi; il Vice-Presidente Vicario sarà designato dal Presidente. Qualora uno dei settori non sia presente nel mandamento non verrà assegnata la relativa carica di Vice-Presidente diminuendone il numero.
- 3. Il Consiglio Direttivo Mandamentale in particolare:
a) delibera su problematiche di carattere locale che interessino i Comuni compresi nel territorio del Mandamento relazionando al Presidente dell'Associazione;
b) segnala agli organi dell'Associazione, cui è demandata la competenza in materia, i problemi che richiedono interventi che possono presentare caratteristiche di generalità;
c) propone al Comitato di Presidenza suggerimenti ed interventi che interessino l'amministrazione contabile del Mandamento;
d) informa il Presidente di eventuali necessità in termini di organici di personale da utilizzare negli uffici territoriali decentrati dell'associazione di competenza;
e) propone al Comitato di Presidenza, per la conseguente delibera, l'eventuale istituzione di organismi di studio o consultivi che possono trattare problemi inerenti casi specifici o zone specifiche e debbono essere composti da soci o esperti esterni designati dal Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente del Mandamento riunisce nella sede sociale mandamentale:
a) i soci quando ne ravvisa la necessità, e quando ne sia richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione, che può essere fissata mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti;
b) il Consiglio mandamentale quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso, almeno due volte all'anno, o quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. La seduta è valida in prima convocazione con la maggioranza più uno dei componenti. In seconda convocazione, che può essere fissata mezz'ora dopo la prima, con un terzo dei consiglieri.
- 5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 6. In ogni caso il presidente del Mandamento deve operare in stretto collegamento con il Comitato di Presidenza Provinciale per ogni iniziativa e riferire sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione necessari per rilevare possibili coinvolgimenti di competenze riservate agli organi statutari dell'Associazione.
ART. 23: DELEGATO COMUNALE
1. La Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio Direttivo Mandamentale competente, può nominare in ogni Comune, esclusi i Comuni capoluoghi di Mandamento, un Delegato Comunale che seguirà le problematiche inerenti al comune di riferimento e riferirà al Comitato di Presidenza.
2. Il Delegato Comunale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Mandamentale di riferimento senza diritto di voto.
ART. 24: ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
1. L'Associazione può istituire uffici o recapiti ove lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività.
TITOLO VI: ORGANI
ART. 25: ORGANI
1. Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea generale;
b) L'Assemblea degli Eletti;
c) Le Commissioni dell'Assemblea degli Eletti;
d) La Giunta Esecutiva;
e) Il Comitato di Presidenza;
f) Il Presidente;
g) Il Presidente Onorario;
h) Il Direttore Generale;
i) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
j) Il Collegio dei Probiviri;
k) Arbitri.
2. Di tutte le deliberazioni degli organi del presente titolo, dovrà essere tenuto regolare registro verbale. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni singola seduta.
ART. 26: ASSEMBLEA GENERALE
1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a due per ogni singolo associato.
2. E' convocata dal Presidente dell'Associazione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, su delibera della Giunta Esecutiva, dell'Assemblea degli Eletti o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. L'avviso di convocazione contenente data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, è pubblicato su un quotidiano locale o sull'organo stampa dell'Associazione almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda, che può essere convocata dopo mezz'ora dalla prima, è valida con qualunque numero di intervenuti.
3. All'Assemblea Generale spetta l'esame e la discussione relativi alle questioni di fondamentale importanza riguardanti l'attività dell'Associazione.
ART. 27: ASSEMBLEA DEGLI ELETTI
1. L'Assemblea degli eletti è composta dai Presidenti Mandamentali e Presidenti di Gruppo Provinciali che in caso di assenza possono essere rappresentati dai rispettivi Vicepresidenti o da un membro del Consiglio di Gruppo o di Mandamento all'uopo designato.
E' presieduta dal Presidente dell'Associazione. E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e quando se ne ravvisa la necessità, o su delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta per iscritto di almeno un terzo dei consiglieri.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato su un quotidiano locale o inviato con comunicazione scritta almeno otto giorni, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che può essere convocata mezz'ora dopo la prima, è valida con qualunque numero di intervenuti.
4. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
5. Le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la delibera di scioglimento.
6. L'Assemblea degli eletti ha i seguenti compiti:
a) Delibera le modifiche allo statuto dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 43;
b) Approva i rendiconti economici e finanziari;
c) Elegge tra i propri membri la Giunta Esecutiva; in tale occasione ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari ai componenti della Giunta Esecutiva da eleggere;
d) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce il relativo compenso;
e) Nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
f) Costituisce commissioni diverse dall'articolo 28;
g) Delibera le linee programmatiche e formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, adottando i regolamenti ed i provvedimenti del caso per conseguire i fini associativi;
h) Nel caso lo ritenga necessario, convoca l'Assemblea Generale e ne determina l'ordine del giorno;
i) Può aderire ad altre organizzazioni di categoria non in contrasto con la Confcommercio ex art. 3 comma1;
j) Delibera sull'acquisizione di fabbricati da destinare a sede propria o alle proprie rappresentanze periferiche, sull'acquisto, permuta, vendita di beni immobili o mobili registrati, nonché sulla stipula di contratti di mutuo, di apertura di credito, di affitto, concessione garanzie anche reali a favore e/o per obbligazioni di terzi, partecipare a società, consorzi, enti economici ed istituzioni;
k) Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
ART. 28: COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ELETTI
1. L'Assemblea degli Eletti si articola in quattro Commissioni:
a) Commissione provinciale del Commercio;
b) Commissione provinciale del Turismo;
c) Commissione provinciale dei Servizi;
d) Commissione provinciale dei Presidenti Mandamentali.
2. Le commissioni sono costituite dai Presidenti dei gruppi così come individuati dalle appartenenze in seno alla Camera di Commercio; l'Assemblea degli Eletti può istituire altre Commissioni.
3. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e dai Vice-Presidenti rispettivi, così come nominati ai sensi dell'art. 29 comma 7 let.a).
4. Per le nuove Commissioni il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva ex art. 29 comma 7 let. n).
5. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo presidente ovvero su richiesta di un terzo dei componenti, sono valide con qualunque numero di presenti. Alle riunioni delle Commissioni partecipano di diritto il Presidente dell'Associazione, ove non fosse lo stesso della commissione, e il Direttore.
6. Le Commissioni, secondo competenza, hanno il compito di esaminare le problematiche di categoria e del territorio e di proporre all'Assemblea degli Eletti tutti i provvedimenti necessari. Alle Commissioni non è riconosciuta autonomia economica.
ART. 29: GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta Esecutiva è composta da 13 membri tra cui il Presidente che la presiede, 3 Vice-Presidenti e 9 consiglieri. La sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori e dei comparti che si riconoscono nell'Associazione; la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo come base il numero di aziende associate fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni Camerali come previsto dalle Leggi vigenti. Gli eventuali resti del conteggio sopra evidenziato, verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato.
2. Essa è convocata dal Presidente almeno 6 volte all'anno.
3. Il Presidente deve convocare la Giunta Esecutiva quando ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti i quali devono chiedere collettivamente per iscritto la riunione della Giunta, indicandone i motivi e gli argomenti da trattare.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto.
5. Alle riunioni, senza diritto di voto, partecipa il Direttore Generale che verbalizza.
6. Alle riunioni di Giunta, qualora gli argomenti in discussione riguardino il territorio, possono essere invitati a partecipare , senza diritto di voto, i Presidenti di Mandamento.
7. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
a) elegge il Presidente e, su proposta di questo, i tre Vice-Presidente che complessivamente devono essere rappresentare le Commissioni di cui all'art. 28 comma1;
b) delibera la gestione commissariale dei gruppi, dei Mandamenti e delle Commissioni di cui all'.art. 44, nominando il Commissario Straordinario;
c) delibera in merito alla richiesta di adesione presentata da associazioni autonome e Gruppi;
d) delibera sulle composizioni dei mandamenti individuando i comuni che costituiscono la relativa circoscrizione territoriale omogenea di cui all'art. 21; inoltre, delibera sulla soppressione dei mandamenti o uffici territoriale decentrati su proposta della Commissione Provinciale dei Presidenti Mandamentali dell'Assemblea degli Eletti;
e) predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti ai sensi dell'art. 41; inoltre, esamina ed approva il bilancio preventivo per l'anno in corso ai sensi dell'art. 41 comma 5;
f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e ne revoca il mandato; in caso di necessità nomina un Vice Direttore, su proposta del Presidente e ne revoca il Mandato;
g) esprime i nominativi dei componenti di eventuali commissioni tecniche e non, dei rappresentanti o delegati dell'Associazione in consorzi, Enti, Società, organismi e commissioni varie;
h) delibera sulla misura dei contributi ex art. 9;
i) delibera sulla costituzione formale dei Gruppi;
j) delibera sulla perdita della qualità di socio ex art. 11 comma 4;
i) delibera su partecipazioni, costituzioni di Istituti, Società, Associazioni od Enti di qualsiasi natura giuridica e sulle rappresentatività in merito a tali enti;
m) delibera eventuali cariche onorifiche a Soci che si sono particolarmente distinti nella vita sociale dell'Associazione;
n) nomina i Presidenti delle eventuali nuove Commissioni;
o) detiene poteri istruttori nel caso di procedure straordinarie di cui all'art. 44;
p) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
q) approva i regolamenti delle Commissioni e dei Comitati costituiti in seno all'Associazione; inoltre, approva i regolamenti di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori e Terziario Donne;
r) autorizza con delibera il Presidente, definendone le modalità, ad indire le elezioni ai sensi del Titolo XI;
s) delibera l'autorizzazione al Presidente di agire e resistere in giudizio alle liti, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocati e/o procuratori.
ART. 30: COMITATO DI PRESIDENZA
1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti, eletti dalla Giunta Esecutiva.
2. Il Comitato di Presidenza esercita i seguenti compiti:
- provvede all'amministrazione dell'Associazione vigilando sulla regolare ed aggiornata contabilità;
- coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di cui all' art. 31 comma 2;
predispone le proposte di delibera della Giunta Esecutiva. In caso di urgenza autorizza il Presidente a compiere atti di qualsiasi altro organo, salvo ratifica dell'organo competente alla prima seduta utile;
controllo sull'attività dei Consigli Provinciali di Gruppo ex art. 18 comma 5 e Consigli Mandamentali ex art. 22 comma 6.
3. Per la validità delle sedute del Comitato di Presidenza è necessaria la maggioranza dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.
ART. 31: PRESIDENTE
- 1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione; ne ha la firma, che può delegare.
- 2. Il Presidente, in particolare:
a) ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, anche nei suoi riflessi strutturali ed organizzativi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali ed al coordinamento dell'attività dell'Associazione;
b) nomina, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
c) adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici, al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
d) riceve il mandato dalla Giunta Esecutiva, appositamente convocata per agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
e) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Comitato di Presidenza;
f) può avvalersi di un Comitato di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, esponenti delle Associazioni costituenti, tecnici ed esperti di particolare competenza;
g) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti della Giunta Esecutiva, o ai Presidenti mandamentali, che a lui rispondono del proprio operato;
h) sono compiti del Presidente, anche per quanto riguarda i mandamenti, l'apertura dei conti presso gli Istituti di Credito e gli uffici Postali;
i) convoca l'Assemblea degli Eletti, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Presidenza e, nel caso eccezionale di perdurante inosservanza della cadenza minima delle convocazioni da parte dei rispettivi Presidenti, i Consigli Provinciali di Gruppo e i Consigli Mandamentali;
j) presiede l'Assemblea Generale, l'Assemblea degli Eletti, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Presidenza e in caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
k) nomina i componenti di eventuali commissioni tecniche e non;
l) decide sul ricorso contro il rigetto della domanda di ammissione al socio ai sensi dell'art. 8 comma 3;
m) indice, su delibera della Giunta Esecutiva, le elezioni ai sensi del titolo XI;
n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente statuto;
- 3. Il Presidente può essere eletto fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata da parte dell'Assemblea degli Eletti.
- 4. In caso di vacatio della carica di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro 90 giorni dalla vacatio.
ART. 32: PRESIDENTE ONORARIO
1. Il Presidente Onorario, scelto tra gli ex Presidenti, è nominato dall'Assemblea degli Eletti su proposta non obbligatoria della Giunta Esecutiva.
2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli Eletti e della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.
ART. 33: DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente dell'Associazione e fa parte degli organi dell'Associazione nell'espletamento dei compiti ad essi demandati.
2. Il Direttore Generale:
a) coadiuva ed assiste il Presidente e gli organi dell'Associazione nell'espletamento dei loro compiti;
b) gli possono essere delegati, dal Presidente, i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti;
c) partecipa, con voto consultivo, ai lavori degli organi dell'Associazione;
d) è responsabile del personale e degli Uffici, assicurando rispettivamente l'operatività e il loro regolare funzionamento e adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento ed organizzazione, rispondendone al Presidente e al Comitato di Presidenza;
e) sovraintende a tutti i servizi ed uffici dell'Associazione adottando tutti le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per assicurarne il regolare funzionamento del quale ha la responsabilità;
f) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del trattamento giuridico - economico del personale;
g) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Presidenti di Mandamento e di Gruppo;
h) svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori di eventuali Commissioni tecniche e non nominate dal Presidente di cui all'art. 31 comma 2 lett. k).
ART. 34: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Eletti.
2. Compito del Collegio è la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione.
3. Valgono nei confronti del Collegio, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile.
4. Esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo secondo l'art. 41.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'associazione.
ART. 35: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. I Probiviri, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall'Assemblea degli Eletti.
2. I componenti del collegio sono scelti tra gli avvocati, notai, dottori e ragionieri commercialisti ed ex magistrati ovvero associati da più di dieci anni con particolari capacità e/o esperienze.
3. La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri pronuncia i pareri previsti dal presente statuto e in tutte le circostanze nelle quali tale parere sarà richiesto, e giudica inappellabilmente su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Associazione, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti esterni.
5. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un giudizio, inappellabile e vincolate, su ogni controversia tra i soci o tra gli stessi e l'Associazione o dalle parti tra cui la controversia sia insorta.
ART. 36: ARBITRI (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
1. Tutte le controversie tra gli associati e l'Associazione, fra associati e la Giunta Esecutiva o i suoi membri, o liquidatori, ovvero tra questi ultimi e l'Associazione sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Gorizia su domanda della parte più diligente, da notificarsi all'altro arbitro ed alla controparte nel termine di venti giorni.
2. Qualora, trascorsi venti giorni dalla nomina del primo arbitro, l'altra parte non avesse provveduto alla nomina del proprio arbitro , questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Gorizia su richiesta della parte più diligente mediante ricorso ex art. 810 c.p.c.
3. Il collegio arbitrale si pronuncerà secondo equità, ex art. 822 c.p.c.. La decisione è insindacabile e senza alcuna formalità di procedura, come previsto dall'art. 816 comma II, redigendo un lodo su bianco segno ad esso rilasciato dalle parti interessate con le quali le medesime si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà da eseguirsi immediatamente e in tutta lealtà, rimossa ogni eccezione.
4. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.
5. Al collegio arbitrale si applicano, ove compatibili, le norme di cui agli artt. 806 e seguenti. del codice di procedura civile.
TITOLO VII: RUOLO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE DONNE IMPRENDITRICI DEL TERZIARIO
ART. 37: GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
1. E' costituito in seno all'Associazione il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori del Terziario; ad esso aderiscono tutti gli associati o collaboratori di età inferiore ai 39 anni.
2. Tutti gli appartenenti al gruppo eleggono il proprio Consiglio di Gruppo che deve avere un minimo di 3 elementi ed un massimo di 9.
3. All'interno del Consiglio di Gruppo viene eletto il Presidente ed un Vice Presidente.
4. Il funzionamento del Gruppo viene stabilito in apposito Regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva che determina anche l'eventuale rappresentatività negli organi dell'Associazione.
5. Lo scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva dell'Associazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi dell'Associazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni, d'intesa con gli Organi competenti dell'Associazione.
ART. 38: TERZIARIO DONNE
- E' costituito in seno all'Associazione il Gruppo Provinciale Donne Imprenditrici del Terziario; ad esso aderiscono tutte le associate o collaboratrici.
- L'elezione del Consiglio, del Presidente, del Vice Presidente e il funzionamento del Gruppo seguono regole similari a quelle del Gruppo Giovani Imprenditori (art. 37).
- Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria femminile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e all'efficacia propositiva dell'Associazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi dell'Associazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle istituzioni d'intesa con gli Organi competenti dell'Associazione.
TITOLO VIII: PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
ART. 39: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) Da beni mobili, immobili, titoli e valori, che a qualsiasi titolo divengano proprietà dell'Associazione;
b) Dalle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate.
ART. 40: ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) Dalla quota associativa;
b) Dagli interessi e rendite patrimoniali (canoni e affitti);
c) Dai proventi derivanti da partecipazioni in società, enti ed altre organizzazioni;
d) Da proventi vari, liberalità o somme riscosse a qualsiasi titolo.
ART. 41: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno salvo impedimenti burocratici che ne ritardino la relativa chiusura.
2. Entro il mese di giugno successivo, fatte salve diverse scadenze imposte dalla legge, il bilancio consuntivo, proposto dalla Giunta Esecutiva e corredato dalle relazioni del Presidente dell'Associazione e del Collegio dei revisori dei Conti è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti.
3. L'Assemblea degli Eletti delibera sulla destinazione dell'avanzo e sulla copertura delle perdite.
4. E' comunque fatto divieto distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserva, salvo la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.
5. La Giunta Esecutiva, invece, approva il bilancio preventivo per l'anno in corso che poi deve essere reso noto all'Assemblea degli Eletti in occasione dell'approvazione di cui ai commi precedenti.
TITOLO IX: SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO
ART. 42: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto a parteciparvi, tanto in prima che in seconda convocazione.
2. La stessa Assemblea di cui al comma precedente nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà disporre la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del comma seguente.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo eventuale Patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 43: MODIFICA DELLO STATUTO
•. Le modifiche dello statuto sono demandate alla competenza dell'Assemblea degli Eletti.
2. L'Assemblea degli Eletti, convocata per le modifiche statutarie, si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli eletti; in seconda convocazione, che può essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è valida con il 50% degli aventi diritto, e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
TITOLO X: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
ART. 44: PROCEDURE STRAORDINARIE
1. Nell'ipotesi che negli organismi di cui agli artt. 18, 19 e 22 vengano a crearsi situazioni organizzative in gravissimo contrasto con gli scopi dell'Associazione e che da tali situazioni ne derivi nocumento per il funzionamento del Gruppo e del Mandamento oppure venga in qualche modo leso il prestigio dell'intera organizzazione, la Giunta Esecutiva delibera la gestione commissariale dell'organismo interessato secondo la seguente procedura:
a) il Comitato di Presidenza svolge la fase istruttoria e la propone all'esame della Giunta Esecutiva corredata dal parere del Collegio dei Probiviri.
b) con la delibera della Giunta Esecutiva si perviene sia alla gestione commissariale dell'Organismo interessato sia alla nomina di un Commissario Straordinario.
c) l'intera procedura che decorre dalla prima riunione del Comitato di Presidenza in fase istruttoria fino alla designazione definitiva del Commissario Straordinario non può durare più di due mesi, oltrepassati i quali, il Commissario Straordinario verrà nominato dal Comitato di Presidenza, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delibera della Giunta Esecutiva.
- 2. Con la nomina del Commissario Straordinario vengono temporaneamente sospese le funzioni del Consiglio interessato al procedimento.
- 3. Il Commissario Straordinario, entro quattro mesi dalla nomina, provvede:
- a) a svolgere tutti gli accertamenti necessari ed utili per chiarire i termini della vicenda con pieni poteri di accedere a qualsiasi tipo di documentazione e sentire persone ed organi interessati;
- b) a ripristinare, ove ricorrano le condizioni, nelle sue funzioni il Consiglio interessato;
- c) ad assumere le decisioni, in alternativa alla lett. b) precedente, di rimuovere dall'incarico in tutto o in parte i consiglieri dell'Organismo interessato ivi compresi Presidente e Vice Presidenti,;
- d) nell'ipotesi di cui alla cui precedente lett. c), ad indire nuove elezioni parziali o totali nei confronti dell'Organo Interessato secondo le disposizioni previste per tale Organo dal presente Statuto.
- 4. A conclusione del suo mandato il Commissario Straordinario invia, al Presidente dell'Associazione, per informazione e documentazione, una relazione scritta contenente una descrizione sommaria dei fatti e delle notizie che hanno supportato le determinazioni assunte.
TITOLO XI: DISPOSIZIONI ELETTORALI, FINALI E TRANSITORIE
ART. 45: REGOLE ELETTORALI GENERALI
1. Le elezioni si tengono ogni quattro anni e vengono indette dal Presidente dell'Associazione su delibera della Giunta Esecutiva che ne definisce le modalità almeno 180 giorni prima della scadenza di tutti gli organi.
2. Il Presidente nomina la Commissione Elettorale e ne definisce le prerogative; a tal fine:
a) convoca la Giunta Esecutiva per la designazione dei due componenti elettivi della Commissione Elettorale;
b) convoca i componenti della Commissione Elettorale per la riunione di insediamento.
3. L'elezione dei componenti i Consigli Provinciali di Gruppo deve avvenire per iscritto, con voto segreto e tramite schede elettorali all'uopo predisposte secondo le modalità dell'art.48.
4. L'elezione dei componenti dei Consigli Mandamentali, e degli altri organi statutari possono avvenire attraverso il procedimento del comma precedente oppure tramite Assemblea appositamente convocata.
5. Il Socio per poter detenere i diritti elettorali attivi e passivi deve rigorosamente essere in regola con i contributi associativi, come richiesto nell'art. 9 comune a tutti gli associati.
6. I candidati devono presentare alla Commissione Elettorale le proprie candidature entro i trenta giorni antecedenti all'inizio delle sedute elettorali. Le candidature possono essere, anche, presentate all'interno di liste elettorali
7. La scadenza naturale delle cariche dell'Associazione alla quale fa cenno il comma 1 in riferimento alla durata quadriennale prevista dall'art.12 del presente Statuto, deve intendersi la scadenza che riguarda la generalità delle cariche e che coincide con la fine del quadriennio fissato per dar corso alla successiva consultazione.
8. La permanenza in una carica dura fino a quando non si verificano motivi di decadenza oppure fino a quando, per effetto delle consultazioni elettorali, non venga assunta la carica da un nuovo eletto.
ART. 46: SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DECADUTI
1. Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione e di tutti gli organi statutari in caso di decadenza sono sostituiti con nuove elezioni da parte dell'organo collegiale cui appartengono.
2. La sostituzione dei Consiglieri della Giunta Esecutiva, di Gruppo o di Mandamento avverrà chiamando alla carica il primo dei non eletti.
In caso di parità di voti riportati dai candidati primi non eletti, assumerà la carica chi rappresenta l'azienda con maggiore anzianità associativa.
3. Nell'ipotesi che non esistano soci votati non eletti, si procederà secondo le disposizioni dell'art.13 dello statuto.
ART. 47: REGOLE DI VOTAZIONE
1. L'espressione di voto deve avvenire a mezzo di una scheda fatta in modo da rispettare la segretezza di voto.
2. Le schede sono numerate progressivamente, vengono timbrate, con apposito sigillo predisposto per l'occasione e firmate da entrambi i componenti della Commissione Elettorale designati dalla giunta Esecutiva.
3. La vidimazione delle schede come descritta al comma precedente deve essere fatta sulla facciata che non viene adibita all'espressione del voto e la numerazione deve essere fatta autonomamente per ciascun Gruppo.
- Devono essere predisposte tante schede vidimate quanti sono i soci elettori di ciascun Gruppo ai quali vengono inviate.
- Le schede, predisposte ai sensi del comma precedente, devono essere inviate per posta agli elettori, nel caso di elezione in questo modo ai sensi dell'art.45 commi 3 e 4, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed all'eventuale lista orientativa predisposta dalla Commissione Elettorale.
Le schede devono essere restituite all'Associazione per posta su busta preaffrancata, con l'indirizzo prestampato e con l'indicazione del numero convenzionale attribuito al Gruppo, o all'eventuale organo da eleggere, in questione entro trenta giorni dall'invio effettivo.
La Commissione Elettorale deciderà inappellabilmente della tardiva restituzione.
6. Ai fini dell'espressione del voto le liste dei soci, distinte per Gruppo e per Mandamento, saranno a disposizione degli elettori per la consultazione sia negli uffici della Sede di Gorizia che negli uffici mandamentali.
Su ciascuna scheda potrà essere votato un numero di nominativi pari al numero dei Consiglieri che dovranno essere eletti. Nel caso in cui su una scheda sia espresso un numero di preferenze maggiore di quello attribuito secondo l'attribuzione disciplinata dal presente Statuto, saranno considerate nulle le preferenze che, nella numerazione progressiva dei nominativi votati, supereranno il numero massimo di preferenze ammesso.
Le buste che contengono le schede restituite nei termini dagli elettori saranno aperte dalla Commissione Elettorale riunitasi per le operazioni di scrutinio.
7. Devono partecipare alle riunioni della Commissione Elettorale durante le operazioni di scrutinio:
a) i due componenti designati dalla Giunta Esecutiva;
b) il direttore generale;
c) il funzionario nominato dal Presidente che fungerà anche da segretario della Commissione Elettorale per tutta la durata delle consultazioni;
8. Le schede utilizzate per le votazioni saranno conservate per sei mesi a decorrere dall'elezione del Presidente dell'Associazione.
Le suddette schede unitamente a quelle non utilizzate verranno distrutte facendone cenno nei verbali della Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale redige e sottoscrive sintetici verbali riguardanti:
a) gli scrutini;
b) la vidimazione;
c) l'invio delle schede nel caso di votazione per iscritto;
d) tutte le operazioni per le quali riterrà opportuna la trascrizione a verbale.
I verbali verranno conservati fino all'esaurimento della procedura di consultazione per il rinnovo delle cariche sociali successiva a quella cui si riferiscono e quindi verranno distrutti facendone cenno nei verbali correnti della Commissione Elettorale.
ART. 48: INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO
1. Per i casi non previsti dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile; in subordine, alle norme contenute nel Tit. V del codice civile si applicano quelle della legislazione particolare sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
ART. 49: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- E' confermata fino alla loro naturale scadenza la validità e l'operatività delle seguenti cariche:
a) Componenti dei Consigli Provinciali di Gruppo;
b) Presidente e Vice presidenti dei Consigli provinciali di Gruppo;
c) Componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
d) Comitato di Presidenza;
e) Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione;
f) Revisori dei conti;
g) Componenti Gruppo Giovani Imprenditori;
h) Componenti Terziario Donne.
- Il rinnovo delle cariche sociali, per decorrenza dei termini previsti dal presente Statuto, deve avvenire in un lasso di tempo tale da non consentire proroghe di qualsiasi carica sociale oltre la scadenza naturale e pertanto il primo rinnovo degli organi sociali, successivo all'approvazione del presente Statuto, deve essere completato entro il 31/03/2008.
- I seguenti organi dovranno essere costituiti entro 180 giorni dall'approvazione del presente statuto:
a) Consigli Direttivi Mandamentali;
b) Presidenti e Vicepresidenti Mandamentali;
c) Collegio dei Probiviri;
4. I Presidenti Mandamentali, in seguito alla loro elezione, faranno parte senza diritto di voto alle assise del Consiglio Direttivo Provinciale, quindi sostituiranno i rispettivi delegati mandamentali che a loro volta risulteranno decaduti.
5. I Seguenti Organi possono essere costituiti, su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale:
a) Gruppi Mandamentali;
b) Delegati Comunali;
6. Le cariche dei commi 3, 4 e 5 ove costituite avranno la stessa scadenza di quelle di cui al comma 1.




