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Modelli di detrazione redditi anno 2010La legge finanziaria per l'anno 2008 ha modificato l'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, concernente le modalità di richiesta da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro/committente delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir), e delle altre detrazioni (art. 13 del Tuir). In particolare: - le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni; - la dichiarazione deve essere resa annualmente; - con riferimento alle detrazioni per familiari a carico, la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali viene richiesta la detrazione. A tal fine, si chiede pertanto di allegare al modello di richiesta delle detrazioni la fotocopia del codice fiscale soggetti fiscalmente a carico (se presenti).
A differenza del passato, quindi, la dichiarazione per beneficiare delle detrazioni d'imposta deve essere presentata annualmente. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 15 marzo 2008, con riferimento esclusivo alle altre detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir (non sono quindi comprese le detrazioni per familiari a carico, disciplinate dall'art. 12 del Tuir), ha precisato che le “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato”. Per motivi di natura operativa si chiede di restituire i suddetti modelli di detrazione, compilati e sottoscritti, entro il 30 Aprile e in ogni caso in tempo utile per l'elaborazione delle retribuzioni del mese di aprile. In caso contrario, a partire dagli stipendi di maggio, non sarà più riconosciuta al dipendente/co.co.pro./co.co.co. alcuna detrazione per carichi di famiglia. Se i modelli di detrazione non saranno comunque restituiti entro fine anno o entro il termine del rapporto di lavoro, in sede di conguaglio fiscale saranno recuperate le detrazioni eventualmente attribuite al lavoratore nei mesi precedenti. Relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir), si precisa quanto segue. Ai sensi di quanto chiarito con la circolare n. 18/E del 21/04/09 dell'Agenzia delle Entrate, le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia (per i lavoratori fiscalmente non residenti in Italia e per lavoratori extracomunitari residenti in Italia, si veda più avanti). Per poter fruire della detrazioni per altri familiari a carico è necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Coniuge a carico La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Figli a carico Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Per ogni figlio deve essere indicato se: 1) portatore di handicap (ai sensi dell'art.3 della legge 5/2/1992 n.104). 2) di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita). Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui può fruire( 100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali ) secondo i seguenti criteri: a) in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo; b) se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato; c) in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. La circolare n. 15/E del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che, l'accordo tra i genitori, può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato; d) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, o, previo accordo, attribuite al 100% al genitore con reddito più elevato (precisazioni della circolare n.15/E dell'Agenzia delle entrate del 16/03/2007); e) se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge. In presenza di almeno 4 figli è riconosciuta ai genitori (art. 12 comma 1bis TUIR) una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete a quest’ultimo per l’importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Lavoratori fiscalmente non residenti in Italia (art. 1, comma 1324, L. 27/12/2006 n. 296) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Tuir, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nel territorio dello Stato le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, ovvero 184 giorni se l'anno è bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell'art. 43 del codice civile. In via generale, l'art. 24 del Tuir stabilisce che ai non residenti non spettano le detrazioni per carichi di famiglia. Tuttavia, con previsione di carattere speciale, limitatamente agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, i soggetti non residenti possono godere delle detrazioni per carichi di famiglia a condizione che dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono: - non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, - e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. L'art. 1 del D.M. n. 149/2007 stabilisce che i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che sono inclusi nella lista di cui al DM 04/09/1996 (vedi tabella A), possono attestare mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Per i soggetti residenti in Stati diversi da quelli sopra indicati l’attestazione circa la sussistenza delle condizioni sopra indicate è effettuata, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 149/2007, alternativamente, mediante: - documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in italiano e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell’Apostille (*) per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; - documentazione validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano del Paese di origine. Sempre in merito alla documentazione che i non residenti sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro, il legislatore, all'art. 3 del D.M. in parola, precisa come tale attestazione sia parte integrante della dichiarazione di spettanza prevista dalla lettera a), comma 2, dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. In sede di controllo l'Agenzia delle Entrate può richiedere ai soggetti non residenti l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza della condizioni sopra indicate. Lavoratori extracomunitari residenti in Italia (art.1 c. 1325 e 1326 L.27/12/2006 n. 296) Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari residenti, la legge finanziaria per l'anno 2007 ha stabilito che le detrazioni ex articolo 12 TUIR (carichi di famiglia) possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione attestante lo status di familiare a carico. Per tali soggetti la documentazione richiesta per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia sarà la stessa sopra elencata in relazione ai residenti in Stati diversi da quelli membri della UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) (vedi tabella A), e precisamente: - documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in italiano e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell’Apostille (*) per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; - documentazione validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano del Paese di origine. Le nuove disposizioni non hanno disciplinato in modo esplicito l’ipotesi in cui i figli a carico del contribuente siano residenti in Italia, tuttavia l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare del 16 marzo 2007, n. 15/E, ritiene che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia, sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Resta fermo che, con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la propria responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all’intero anno, non superiore a euro 2.840,51. Trattandosi di soggetti residenti in Italia, non è richiesta la dichiarazione che nel Paese di origine non si è fruito di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia (Circolare Agenzia delle Entrate del 04 aprile 2008, n. 34/E punto 3).
Per quanto concerne il coniuge a carico residente o non residente di un cittadino extracomunitario è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, punto 1.4, chiarendo ogni dubbio. In particolare, in analogia con quanto previsto per i figli a carico, l’Agenzia ritiene che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, - residente in Italia, possa documentare il legame familiare attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima; - non è residente in Italia, debba documentare il legame di parentela attraverso l’apposita documentazione prevista dall’articolo 1, comma 1325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) sopra elencata in riferimento ai figli. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la richiesta rivolta al sostituto di attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, deve essere reiterata ogni anno e deve essere supportata dalla comunicazione dei codici fiscali dei predetti familiari. In tal senso devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della documentazione già prevista dalla legge n. 296/2006 (Circolare Agenzia delle Entrate del 05 marzo 2008, n. 15/E).
Tabella A) Paesi dell’Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al DM 4/9/1996. Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Slovenia, Svezia, Ungheria. (*) L'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme all'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento. Il Servizio Paghe rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento. Gorizia, 04 Marzo 2010 ASCOM SERVIZI GORIZIA C.A.F. SRL Il Responsabile del Servizio Paghe C.d.L. Davide Buco |
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