Rivalutazione facoltativa degli immobili - Rif. Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 all’art. 15
Nell’ambito della normativa, Ascom Servizi effettua il servizio di assistenza fiscale e contabile per la rivalutazione: i nostri Uffici sono a disposizione per chiarimenti in merito. Alle Aziende interessate offriamo inoltre l’opportunità di un contatto diretto con un professionista abilitato. RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
con riferimento ai provvedimenti previsti nell’ambito del “Decreto Anticrisi”
PREMESSA
Il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 (noto come “Decreto Anticrisi”) all’art. 15, ha previsto la rivalutazione facoltativa dei beni immobili (escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce), riservata alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessate tutte le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali anche in contabilità semplificata.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DA ATTRIBUIRE ALL’IMMOBILE:
Seppure la norma non evidenzi nulla in proposito (salvo il D.M. 13 aprile 2001 n. 162 che cita testuale che i valori iscritti a bilancio a seguito della rivalutazione non potranno superare il “valore realizzabile sul mercato tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell’impresa”) è pressoché indispensabile farsi predisporre un perizia di stima da un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra, ecc.) in modo da determinare un valore congruo di mercato.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE:
Il Decreto Legge 10 febbraio 2009 n.5 (“Decreto incentivi”) prevede che le nuove aliquote dell’imposta sostitutiva per rendere efficace la rivalutazione dal punto di vista fiscale sono:
- 3% per la rivalutazione dei beni ammortizzabili (fabbricati) calcolato sull’importo della rivalutazione;
- 1,50% per rivalutazione dei beni non ammortizzabili (terreni).
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA:
Il versamento dell’imposta può essere effettuato in due modi:
- unica soluzione
- entro il 16 giugno 2009
- oppure con la maggiorazione dello 0,40% entro il 16 luglio 2009;
- in tre rate annuali entro il 16 giugno 2009, 16 giugno 2010, 16 giugno 2011.
TERMINI TEMPORALI PER LA RIVALUTAZIONE
Il Decreto legge 185/2008 precisa che la rivalutazione interessa i beni immobili risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2007
EFFETTI FISCALI DIFFERITI:
I vantaggi fiscali ai fini dei maggiori ammortamenti da effettuare decorreranno dal 2013, mentre ai fini dell’eventuale cessione dell’immobile, decorreranno dal 2014.
VANTAGGI:
Civilistici: permettono l’imputazione sul bilancio alla voce “patrimonio netto” di una riserva di rivalutazione che è sicuramente un miglior biglietto da visita per gli istituti bancari;
Fiscali: seppure gli effetti siano differiti, vi è sicuramente un’importante vantaggio per gli ammortamenti a decorrere dal 2013 e per le cessioni dal 2014, in quanto in quest’ultimo caso, pagando un’imposta sostitutiva del 3% sull’importo della rivalutazione, si genera una plusvalenza da tassare alla normale tassazione, nettamente inferiore e quindi con un importante risparmio di imposta.




