Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009. Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009 recante: “Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell’articolo 31-bis del decreto legge n. 185 del 2008”.
Con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alla vendita di documenti di viaggio o di sosta
L'IVA dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è assolta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio.
In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventualmente rilasciati, l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio.
In tal caso la fattura è emessa dall'esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Adempimenti
L'esercente annota in apposito registro le vendite dei documenti di viaggio o di sosta.
L'annotazione evidenzia:
a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonchè il relativo prezzo unitario, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese anteriore.
L'esercente annota sul registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore.
L'esercente l'attività di trasporto annota nel registro dei corrispettivi, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione.
L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari.
Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta
La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972 è disciplinata come qui di seguito illustrato.
I compensi corrisposti dall'esercente l'attività di trasporto ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono assoggettati all'IVA, la quale è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto medesimo secondo le modalità qui descritte.
Le operazioni di intermediazione effettuate a favore dell'esercente l'attività di trasporto comprendono le successive prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per le registrazioni dei compensi sopra esaminati, l'esercente l'attività di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura con le modalità ordinarie e la annota nel registro delle fatture dei corrispettivi ai soli fini delle liquidazioni periodiche, nonché nel registro degli acquisti ai fini di un'eventuale detrazione dell'imposta.
Un esemplare della fattura è consegnato all'intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva.
L'ammontare dei compensi non concorre a formare il volume d'affari degli intermediari dei documenti di viaggio.
Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano, limitatamente all'attività dai medesimi svolta in tale settore, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del D.P.R. n. 633/1972 (obblighi dei contribuenti).
Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto
Nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni riguardanti la ditta sono riferite o all'emittente o ad una delle imprese che partecipano al trasporto.
In tal caso gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto integrato per l'intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest'ultimo nei confronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di trasporto nell'osservanza delle disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 633/1972.
Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972.
Efficacia
Il decreto in esame si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.