Inasprite le sanzioni amministrative
L’art. 42 della Legge Comunitaria 2008 ha introdotto importanti innovazioni all’art. 2250 del Codice Civile concernente la pubblicità delle informazioni che devono essere inserite negli atti (fatture, contratti etc.) e nella corrispondenza delle società di persone e di capitali: sono state infatti ripristinate (a partire dal 29 luglio) le sanzioni amministrative (da un minimo di 206 Euro ad un massimo di 2.065 Euro) che saranno inflitte nel caso di omessa pubblicazione delle seguenti notizie: 1)la sede legale, il numero di iscrizione e l’Ufficio del Registro dove la società è iscritta;
2)il capitale versato e quello esistente dall’ultimo bilancio (per le sole società di capitali);
3)lo stato di liquidazione;
4)lo stato di società con socio unico (per le sole società di capitali)
Inoltre (per le sole società di capitali) viene introdotto il nuovo obbligo di pubblicare tali informazioni anche sul sito web delle società.
Le sanzioni (previste dall’art. 2630 del Codice Civile) saranno applicate a carico di ciascun componente l’organo di amministrazione.




